STATUTO

Testo approvato dal 13° Congresso Nazionale dell’A.I.E.D

ROMA, 26 – 27 novembre 2022

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

ART. 1 – Denominazione

1. L’Associazione, costituitasi il 10 ottobre 1953, è denominata “A.I.E.D. – Associazione Italiana per l’Educazione Demografica” e, qualora ottenga l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore “A.I.E.D. – Associazione Italiana per l’Educazione Demografica – ETS”, o, in forma abbreviata “A.I.E.D. ETS”, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS”.

3. L’indicazione “A.I.E.D. – Associazione Italiana per l’Educazione Demografica” è riservata esclusivamente all’AIED ed alle sue Sezioni ufficialmente riconosciute.

ART. 2 – Sede

1. L’AIED nazionale ha sede legale a Roma. Il trasferimento dell’indirizzo della sede all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La sede operativa dell’Associazione corrisponde al luogo di residenza del/della Presidente.

ART. 3 – Scopi

1. L’AIED nazionale è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a)  affermare e promuovere il principio dell’autodeterminazione della persona in ogni campo della vita;

b)  affermare il principio della sessualità e della procreazione libera e responsabile;

c)  stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità rispettando gli orientamenti    

     sessuali di ciascun individuo;

d) promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la

     salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo;

e) sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita, con particolare attenzione

    anche alle varie problematiche poste dalla procreazione assistita e dalla bioetica;

f) favorire le pari opportunità e combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro

    nella famiglia, nella società ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sulle donne e

    sui minori, fornendo sostegno, assistenza e tutela – anche legale – alle persone che ne siano

    vittime;

g) promuovere e realizzare attività di formazione e di aggiornamento professionale sulle

    tematiche dell’educazione sessuale del personale docente delle Scuole e degli Istituti di

    istruzione di ogni ordine e grado, promuovendo altresì corsi di educazione alla sessualità ed

    alla affettività per alunni e genitori;

h) incoraggiare ed attuare studi e ricerche sociali e scientifiche, finalizzati ad affrontare ed

    approfondire i temi ed i problemi demografici e ambientali, nonché le tematiche proprie

    dell’AIED, eventualmente in collaborazione anche con le Università o altri Organismi;

i) esercitare un’azione di stimolo e di controllo sulle strutture pubbliche, perché venga attuato

   ciò che le leggi prevedono in tema di contraccezione, aborto, informazione sessuale,

   prevenzione socio-sanitaria, rispetto del diverso anche in fatto di sessualità, proponendo

   integrazioni e modifiche nei casi di normative inadeguate;

l) formulare proposte, piani e progetti atti a ottenere sostegni e finanziamenti per la gestione

   di corsi in materie che risultino in sintonia con l’obiettivo sociale e formativo

   dell’Associazione, nonché per l’organizzazione di seminari e convegni.

2. In ragione della propria struttura federale, l’Associazione nazionale promuove su tutto il territorio le finalità istituzionali dell’AIED, come sopra specificate, anche al fine di sostenere e coordinare le attività di interesse generale svolte dalle singole Sezioni in ambito territoriale.

3. Il raggiungimento delle finalità, di cui al presente articolo, viene realizzato anche attraverso specifiche prestazioni di consulenza ed assistenza medica, psicologica e legale, nonché mediante ogni altra attività connessa alle suddette finalità, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.

4. Nel perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione opera in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale:

  • attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. modifiche;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017;
  • servizi strumentali ad enti del Terzo settore, sempreché l’Associazione sia composta in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).)
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  •  

5. L’Associazione promuove altresì lo svolgimento, per il tramite delle Sezioni, delle seguenti attività di interesse generale:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti. A tal fine, è demandata al Congresso Nazionale la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.

7. L’AIED può esercitare l’attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

8. L’Associazione è retta dal principio di democraticità. Nel perseguimento delle sue finalità statutarie essa non fa discriminazioni di carattere razziale, religioso, sociale, politico e di genere.

ART. 4 – Forme operative

1. L’AIED opera a mezzo dei suoi organi nazionali e sezionali. Può agire in collaborazione con altre associazioni, comitati, enti pubblici e privati, imprese, italiani ed esteri, le cui finalità non siano in contrasto con quelle dell’AIED. Può, altresì, federarsi con organismi nazionali o internazionali che perseguano fini analoghi.

2. Qualsiasi atto federativo, per essere valido, deve ottenere la ratifica del Consiglio Nazionale.

TITOLO II

SOCI/SOCIE

ART. 5 – Soci/socie

1. Possono associarsi all’AIED tutti coloro che ne condividono le finalità e l’operato.

2. Gli associati, nel prosieguo denominati anche “i soci/le socie”, possono essere: aderenti, sostenitori/sostenitrici, onorari/onorarie.

3.Tutti/tutte i soci/le socie, e soltanto questi, possono usufruire dei servizi e delle prestazioni forniti dall’Associazione.

4. La tessera sociale, di cui ogni socio/socia deve essere munito/a, è annuale, tranne che per i soci/le socie sostenitori/sostenitrici, di cui al successivo articolo, per i quali la validità è di un anno solare.

5. La tessera è valida su tutto il territorio nazionale.

6. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la qualifica di socio è intrasmissibile.

7. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile, e non sono ammessi soci temporanei.

ART. 6– Socio/socia aderente e socio/socia sostenitore/sostenitrice

1. Socio/socia aderente è chiunque desidera collaborare con l’AIED, partecipare alle sue iniziative, prendere parte alle votazioni, utilizzare i suoi servizi.

2. Socio/socia sostenitore/sostenitrice è chiunque desidera, oltre a quanto sopra indicato, sostenere – anche economicamente – l’Associazione ed avere con essa un rapporto di cooperazione più continuativo ed organico.

ART. 7 – Modalità di iscrizione

1. L’iscrizione a socio/socia aderente o a socio/socia sostenitore/sostenitrice viene richiesta dal soggetto interessato alla Presidenza della Sezione, ove l’interessato/a intenda associarsi per il tramite di una Sezione territoriale, o alla Sede centrale, ove l’interessato/a intenda associarsi direttamente all’Associazione Nazionale. Il/La Presidente sezionale o nazionale competente, che riceve la domanda, decide sull’ammissione la quale potrà essere respinta solo in presenza di comprovato motivo e con provvedimento motivato. Qualora, entro 30 giorni dalla data della richiesta di iscrizione, non pervenga alla persona interessata alcuna risposta, la domanda stessa deve intendersi tacitamente accettata, e con decorrenza dalla data della richiesta.

2. Ove la domanda sia presentata per il tramite della Sezione territoriale, l’ammissione è annotata nel libro degli associati dell’Associazione nazionale e in quello della Sezione di riferimento. Ove la domanda sia presentata direttamente all’Associazione nazionale, l’ammissione è annotata nel libro degli associati dell’Associazione nazionale stessa.

La domanda di iscrizione o di rinnovo annuale della stessa presentata attraverso una Sezione ha valore anche di richiesta di ammissione come associato all’Associazione Nazionale e alla Sezione presso cui è presentata.

3. La domanda di ammissione può essere non accolta quando l’istante:

a) si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto;

b) svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell’Associazione.

4. In caso di rigetto della domanda di iscrizione è ammesso ricorso all’Assemblea sezionale competente, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, ai sensi del successivo articolo 20. Ove la domanda di ammissione sia presentata direttamente all’Associazione Nazionale, è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, il ricorso al Congresso Nazionale.

ART. 8 – Quota sociale

1. La persona che chiede di diventare socio/socia deve versare, al momento della richiesta, la quota d’iscrizione. In caso di non ammissione, la quota verrà restituita. La persona ammessa a diventare socio/socia sostenitore/sostenitrice deve rinnovare il pagamento della quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno, pena la decadenza da socio/socia. Un socio/una socia decaduto/decaduta può essere riammesso/riammessa tra i soci/socie con le modalità previste dall’art. 7 e con la conseguente applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 9 e 10.

ART. 9 – Diritti dei soci/socie

1. Le socie/I soci, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di:

  1. votare dopo che siano trascorsi non meno di tre mesi dal giorno dell’avvenuta ammissione;
  2. esaminare i libri sociali;
  3. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione.

ART. 10 – Diritto di elezione

1. Il diritto di elezione spetta indistintamente a tutti i soci/socie i quali/le quali possono ricoprire tutte le cariche sociali – ivi compresa quella di delegato/delegata al Congresso nazionale – dopo che siano trascorsi non meno di 3 mesi dall’avvenuta sua ammissione a socio/socia sostenitore/sostenitrice o aderente.

2. La presente norma non si applica ai soci/alle socie nelle fasi in cui procedono alla costituzione di una Sezione, limitatamente a votazioni e cariche.

ART. 11 Obblighi dei soci/socie

I soci/le socie hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • versare le quote associative secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall’Esecutivo Nazionale;
  • tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;

ART. 12 – Soci/socie onorari/e

1. Il/la Presidente nazionale può nominare soci/socie onorari/onorarie, su proposta dell’Esecutivo Nazionale, quelle persone che – per il loro rilievo culturale, scientifico e politico – abbiano contribuito o possano contribuire a diffondere i principi cui si ispira l’Associazione.

2. Il socio/la socia onorario/onoraria non è tenuto al versamento di quote annuali e gode degli stessi diritti dei soci/socie aderenti e sostenitori/sostenitrici.

ART. 13- Provvedimento di censura

1. Al socio/alla socia che si renda responsabile di comportamenti contrari allo Statuto, alle disposizioni degli organi direttivi nazionali o sezionali, agli interessi o al buon nome dell’Associazione, sarà applicato un provvedimento di censura scritta da parte degli organi direttivi nazionali o sezionali. Contro tale provvedimento, la socia/il socio potrà ricorrere – entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso – al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

ART. 14 – Decadenza da socio

1. La qualità di socio/socia si perde per dimissioni volontarie, per morosità o per radiazione.

2. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, anche senza motivazione, alla Sezione o all’organo da cui il socio/la socia dipende.

3. La morosità si applica secondo le modalità di cui all’art. 9.

4. La radiazione si applica al socio/alla socia che abbia agito contro il presente Statuto o le disposizioni degli organi direttivi nazionali o sezionali, ovvero contro gli interessi e il buon nome dell’AIED, portando nocumento all’Associazione stessa, agli organi direttivi nazionali o sezionali o ai soci/alle socie.

5. La procedura di radiazione viene promossa da un minimo di 5 soci/socie sostenitori/sostenitrici o da un organo sezionale o nazionale dell’Associazione, e viene pronunciata – rispettivamente – dal Comitato Direttivo della Sezione di riferimento per il socio/la socia che non ricopre alcuna carica sociale, dall’Esecutivo Nazionale per il socio/la socia che ricopre cariche nazionali o sezionali ovvero sia associato alla sola Associazione Nazionale.

6. Entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della radiazione, il socio/la socia può ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

7. La decisione del Collegio dei Probiviri è appellabile. In tale ipotesi, l’interessato/l’interessata può ricorrere avverso la decisione del Collegio dei Probiviri al Consiglio Nazionale. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al/alla Presidente Nazionale entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri. La/Il Presidente Nazionale, ricevuto il ricorso, riunisce il Consiglio Nazionale, che decide inappellabilmente entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del ricorso stesso.

8. In qualsiasi caso di ricorso, di cui al presente articolo, nelle more della decisione, il socio/la socia non può prendere parte a riunioni o votazioni dell’Associazione, restando temporaneamente sospeso dalle cariche ricoperte.

TITOLO III

ORGANI TERRITORIALI

ART. 15 – Premessa

1. Gli organi territoriali sono le Sezioni.

ART. 16 – Sezioni

1. Le Sezioni, nei comuni ove queste manchino, possono essere istituite:

a) dal/dalla Presidente Nazionale, che ne dà incarico a uno o più soci;

b) da un Comitato promotore costituito da almeno 20 soci/socie costituenti.

ART. 17 – Costituzione

1. Il Comitato Promotore indice un’Assemblea costituente la quale, nominati un/una presidente, un segretario/una segretaria verbalizzante e due scrutatori/scrutatrici, provvede a costituire la Sezione, eleggendo il Comitato Direttivo sezionale ed assegnando eventuali altre cariche.

2. Della riunione viene redatto un verbale scritto dal quale devono risultare la data dell’assemblea, il numero e i nominativi dei soci/delle socie costituenti di cui all’articolo 16, la composizione del Comitato Direttivo sezionale, l’assegnazione di eventuali altre cariche, ed ogni diversa indicazione inerente alla disciplina organizzativa, amministrativa e finanziaria della Sezione.

3. L’atto costitutivo, firmato dal/dalla presidente dell’Assemblea, dal segretario/dalla segretaria e dai due scrutatori/scrutatrici, deve essere trasmesso in copia al/alla Presidente Nazionale per il riconoscimento ufficiale della Sezione.

4. Nessuna costituenda Sezione può operare in alcun modo e per nessun motivo con il nome e per conto dell’AIED, senza aver prima ricevuto per iscritto da parte dell’Esecutivo Nazionale tale riconoscimento.

ART. 18 – Autonomia

1. Le Sezioni hanno autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa, fiscale e contrattuale. Sono rappresentate di fronte a terzi, in giudizio e in ogni altra sede dal proprio/dalla propria Presidente, il quale ne assume la responsabilità.

2. Le obbligazioni assunte dalle Sezioni e qualsiasi altro loro atto giuridico non impegnano in alcun modo e per nessun motivo la responsabilità dell’Associazione nazionale, né dei suoi organi nazionali.

ART. 19 – Forme giuridiche

1. Ogni Sezione ha facoltà di dare specifiche forme giuridiche alla propria gestione amministrativa e finanziaria, anche costituendo società con personalità giuridica, allorquando le dimensioni da essa assunte e l’entità dei servizi svolti rendano particolarmente complessa tale gestione. Le sezioni possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

2. Le soluzioni adottate in tal senso dovranno essere in armonia con le finalità istituzionali indicate nell’art. 3 del presente Statuto, e dovranno essere comunicate all’Esecutivo Nazionale prima che la Sezione le renda operative.

3. Ogni ulteriore modifica adottata dovrà essere parimenti comunicata all’Esecutivo Nazionale.

4. L’Esecutivo Nazionale, se in disaccordo con una decisione adottata dalla Sezione, potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 40 del presente Statuto.

ART. 20 – Organi sezionali

1. Gli organi sezionali sono:

a) l’Assemblea sezionale;

b) il Comitato Direttivo;

c) il/la Presidente.

ART. 21 – Assemblea sezionale

1. L’Assemblea sezionale è l’organismo deliberativo della Sezione. Tutti i soci ammessi per il tramite di una Sezione di riferimento possono prendere parte, con diritto di voto, alla relativa Assemblea sezionale.

2. L’assemblea viene convocata dal/dalla Presidente della Sezione, almeno 15 giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell’avviso di convocazione, con il relativo o.d.g, nella sede sociale della Sezione e mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione che ogni associato al momento dell’iscrizione si impegna a consultare periodicamente.

3. L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente della Sezione, che ne redige o ne fa redigere il verbale.

4. L’Assemblea sezionale si riunisce almeno una volta all’anno. In tale occasione il/la Presidente illustra il bilancio finanziario consuntivo della Sezione relativo all’anno solare precedente e riferisce sull’attività svolta e da svolgere.

5. L’Assemblea sezionale deve riunirsi ogni volta che la sua convocazione venga richiesta per iscritto dalla maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo oppure da almeno un decimo dei soci/socie della Sezione.

6. L’Assemblea sezionale elegge il Comitato Direttivo e nomina i delegati/le delegate al Congresso Nazionale.

7. Un socio/una socia aderente può farsi rappresentare da un altro socio/socia aderente, che abbia diritto di voto; analoga facoltà ha il socio/la socia sostenitore/sostenitrice, che può farsi rappresentare da altro socio/socia sostenitore/sostenitrice che abbia diritto di voto; a nessun socio/nessuna socia, però, possono essere concesse più di due deleghe.

8. L’Assemblea sezionale approva il bilancio consuntivo della Sezione predisposto dal/dalla Presidente o dal Tesoriere/dalla Tesoriera, ove questi/a esista.

9. L’Assemblea sezionale è competente a decidere sui ricorsi presentati dai soci/dalle socie avverso l’eventuale diniego di ammissione ai sensi del precedente articolo 7. Se non appositamente convocata, l’Assemblea delibera sulla domanda in occasione della prima convocazione utile.

ART. 22 – Comitato Direttivo

  1. Il Comitato Direttivo è costituito da almeno tre membri, fino ad un massimo di nove, scelti tra soci/socie aderenti e sostenitori/sostenitrici. Alle riunioni del Comitato Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale o, in caso di assenza, il Vice Presidente Nazionale o altra persona delegata dal Presidente Nazionale.
  2. Esso rimane in carica quattro anni, salvo che l’Assemblea sezionale o un organo nazionale non ne determini prima lo scioglimento secondo il presente Statuto. I suoi membri sono rieleggibili.
  3. Il Comitato Direttivo provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea sezionale, all’ammissione dei soci/delle socie ed al funzionamento della Sezione, secondo le disposizioni del presente Statuto. Esso è altresì l’organo che delibera sulle questioni patrimoniali e finanziarie.
  4. Il Comitato Direttivo nomina fra i suoi membri il/la Presidente sezionale ed assegna eventuali altre cariche (vice-Presidente, Tesoriere, ecc.).
  5. Il/la Presidente della Sezione, o persona da lui/lei espressamente incaricata, dovrà redigere verbale sommario delle riunioni in cui si procederà all’elezione delle cariche sociali sezionali, all’approvazione dei bilanci ed in tutti i casi in cui si assumeranno decisioni di particolare importanza per la vita della Sezione. Detto verbale dovrà scriversi direttamente su di un apposito libro (“libro dei verbali”), firmato dal/dalla Presidente della sezione (o da chi ne fa le veci), dalla persona verbalizzante e dai due scrutatori/scrutatrici, quando questi ultimi/queste ultime siano stati eletti, perché richiesti nei casi di votazione. Il libro è a disposizione di tutti i soci della Sezione, i quali possono prenderne visione in ogni momento – fatte salve le esigenze organizzative dell’Associazione – e trarne copia a proprie spese.
  6. Il Comitato Direttivo deve riunirsi anche ogni volta che la sua convocazione venga richiesta per iscritto da un terzo dei suoi membri.
  7. Fa parte di diritto del Comitato Direttivo sezionale il socio/la socia eletto/a a componente l’Esecutivo Nazionale.

ART. 23 – Presidente sezionale

1. Il/la Presidente sezionale ha la rappresentanza legale della Sezione e la rappresenta in giudizio e in ogni altra sede, e nei confronti dei terzi. Egli/ella è munito/a dei poteri di firma e di rappresentanza, e di tutti gli altri poteri, nessuno escluso. Ha la responsabilità del funzionamento della Sezione, dirige i lavori dell’Assemblea sezionale, presiede il Comitato Direttivo ed è responsabile dei rapporti con la Sede nazionale. Convoca, altresì, l’Assemblea sezionale, il Comitato Direttivo, secondo le norme contemplate nel presente Statuto. In caso di impedimento, può delegare per iscritto i propri poteri o parte di essi ad uno dei componenti il Comitato Direttivo sezionale.

2. In caso di scioglimento del Comitato Direttivo, il/la Presidente sezionale rimane provvisoriamente in carica per l’ordinaria amministrazione, fino a quando non si sia proceduto alla elezione di un nuovo Comitato Direttivo da parte dell’Assemblea sezionale.

ART. 24 – Contributi

1. La Sezione può accettare contributi, donazioni, sovvenzioni che, nell’intenzione del donatore, siano da impiegare per la specifica attività territoriale della Sezione.

2. Nel caso che il donatore intenda devolvere il contributo per l’attività dell’Associazione in campo nazionale, la Sezione deve trasmettere le somme introitate alla Sede nazionale.

ART. 25 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Sezione è costituito dal saldo tra le entrate per quote sociali versate dagli iscritti, per lasciti, donazioni, contributi vari, e per ogni altro introito ricevuto dalla Sezione a qualsiasi titolo e ragione, e le uscite per le spese di amministrazione e di funzionamento degli organi direttivi sezionali, per le spese del consultorio o dei consultori, per sovvenzioni, per iniziative sociali e politiche e per esborsi a qualsiasi titolo e ragione.

2. Il patrimonio della Sezione è altresì, costituito dai beni mobili ed immobili di cui la Sezione ha la disponibilità, ricevuti in donazione ovvero acquistati direttamente con mezzi finanziari della Sezione stessa, ovvero attraverso il ricorso al Credito bancario. In questa ultima ipotesi la Sezione potrà rilasciare garanzie, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 18.

ART. 26 – Compiti

1. La Sezione ha competenza esclusiva nel Comune dove essa ha sede. La Sezione può, comunque, aprire consultori da essa dipendenti, previo parere vincolante dell’Esecutivo Nazionale, anche in altri Comuni ove sia impossibile costituire una Sezione.

2. La Sezione deve:

  1. provvedere alla iscrizione dei soci/delle socie e alla riscossione delle loro quote annuali;
    1. tenere aggiornato, con periodicità annuale, uno schedario o un “Libro soci/socie”, ed inviare annualmente l’elenco dei soci/delle socie sostenitori/sostenitrici e aderenti alla Presidenza Nazionale. Non sono ritenute valide le nuove iscrizioni o i rinnovi, se non figura chiaramente indicata la data in cui sono stati effettuati;
    1. tenere le riunioni dell’Assemblea sezionale e del Comitato Direttivo;
    1. tenere i libri dei verbali con i resoconti delle suddette riunioni;
    1. curare la tenuta annuale dell’inventario dettagliato dei beni – di qualsiasi genere o natura – acquistati interamente o parzialmente con fondi finanziari della Sezione, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente;
    1. mantenere informata, con periodiche relazioni scritte e rapporti statistici, la Presidenza Nazionale relativamente alla vita della Sezione, all’attività del consultorio o dei consultori, nonché ai fatti di maggior rilievo;
    1. trasmettere alla Presidenza Nazionale copia del bilancio consuntivo annuale. A questo proposito, la Sezione è tenuta a conservare – a disposizione della Presidenza Nazionale – tutti i documenti giustificativi relativi al bilancio stesso;
    1. curare presso gli uffici territoriali competenti tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali, previsti dalle norme di legge in materia;
    1. versare alla Sede centrale una percentuale delle quote sociali dei soci/delle socie aderenti e sostenitori/sostenitrici, secondo i criteri, le modalità e la misura stabiliti dal Consiglio Nazionale.

3. Sono esentate dal pagamento dei contributi di cui sopra le nuove Sezioni, limitatamente al primo anno dalla data della loro costituzione ufficiale.

4. Nei confronti delle Sezioni che per un anno non abbiano versato i contributi finanziari contemplati alla lettera “i” del presente articolo, il Consiglio Nazionale delibererà l’applicazione del disposto di cui all’art. 28, lettera “a” ovvero lettera “b”. Nel caso di cui alla lettera “b”, il Consiglio Nazionale potrà deliberare l’adozione di provvedimenti extra-associativi, rivolti al recupero delle somme non versate in virtù del presente adempimento.

ART. 27 – Convenzioni

1. Le Sezioni non possono stipulare con Regioni, A.S.L., Comuni, o altri Enti pubblici o privati convenzioni o accordi che siano in contrasto con i principi cui si ispira l’azione dell’AIED, con il presente Statuto o con i deliberati degli organi nazionali.

2. Le Sezioni che stipulano convenzioni o ricevono riconoscimenti o sovvenzioni da Regioni, A.S.L., Comuni, Enti pubblici o privati sono tenute a darne comunicazione scritta alla Associazione nazionale.

3. Le convenzioni che abbiano portata ed effetti a livello nazionale dovranno essere stipulate esclusivamente dagli organi nazionali.

ART. 28 – Scioglimento

1. Le Sezioni che non osservano lo Statuto o le deliberazioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale, dell’Esecutivo Nazionale o della Presidenza Nazionale sono passibili dei seguenti provvedimenti:

  1. scioglimento del Comitato Direttivo sezionale, il quale sarà sostituito da un Commissario/una Commissaria con tutti i più ampi poteri per la riorganizzazione e la gestione della Sezione. Scioglimento del Comitato Direttivo e nomina del Commissario spettano all’Esecutivo Nazionale. Il Commissario dura in carica un anno o un periodo minore stabilito dall’Esecutivo Nazionale; entro tali termini egli deve provvedere – fra l’altro – alla convocazione dell’Assemblea sezionale per la elezione del nuovo Comitato Direttivo. Se la convocazione dell’Assemblea o la rielezione del Comitato Direttivo sezionale dovessero risultare impossibili, egli deve proporre all’Esecutivo Nazionale lo scioglimento della Sezione;
    1. scioglimento della Sezione, che deve essere deliberato dal Consiglio Nazionale, su proposta dell’Esecutivo Nazionale. Qualora il Consiglio Nazionale si pronunci a maggioranza per il mantenimento della Sezione, l’Esecutivo Nazionale dovrà provvedere alla sua ricostituzione, affidando l’incarico ad un Commissario/una Commissaria o ad un Comitato Promotore, i cui membri possono essere scelti anche tra i soci/le socie sostenitori/sostenitrici della Sezione sottoposta al provvedimento. Commissario/Commissaria e Comitato Promotore godono dei più ampi poteri per la riorganizzazione della Sezione e durano in carica un anno o un termine minore, stabilito dall’Esecutivo Nazionale.

2. Qualora perdurasse, per qualsiasi ragione, l’impossibilità a ricostituire la Sezione, l’Esecutivo Nazionale ne informerà di nuovo il Consiglio Nazionale, il quale dovrà deliberarne lo scioglimento.

3. In tutti i casi di scioglimento della Sezione, i beni, mobili e immobili, di proprietà della disciolta Sezione saranno devoluti alla Associazione Nazionale, ove la Sezione non abbia provveduto a deliberare diversamente e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 – Consigli Tecnici sezionali

1. I Consigli Tecnici sezionali possono essere istituiti dal Comitato Direttivo sezionale in relazione alle esigenze dell’attività svolta.

2. I Consigli possono essere a carattere medico, sociale, scientifico o misto.

TITOLO IV

ORGANI NAZIONALI

ART. 30 – Organi nazionali

1. Gli Organi nazionali sono:

  1. il Congresso Nazionale;
    1. il Consiglio Nazionale;
    1. l’Esecutivo Nazionale;
    1. il/la Presidente Nazionale;
    1. il/la Vice Presidente Nazionale;
    1. il Comitato di Presidenza;
    1. il Collegio dei Probiviri.

ART. 31 – Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, su convocazione dell’Esecutivo Nazionale, ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Nazionale ritenga necessario convocarlo, nonché su richiesta scritta di almeno un decimo dei/delle componenti.

2. L’avviso di convocazione del Congresso deve essere inviato dal/dalla Presidente Nazionale a mezzo lettera raccomandata, mail oppure Pec a tutte le Sezioni almeno 60 giorni prima della data fissata per il Congresso. Le Sezioni sono tenute a dare ampia pubblicità alla convocazione, anche a mezzo di affissione della stessa presso la sede sociale.

Il Congresso Nazionale:

  1. nomina e revoca i componenti del Consiglio Nazionale, ai sensi del successivo art. 35, comma 2;
  2. nomina e revoca i componenti dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri;
  3. nomina e revoca, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  6. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 32 – Elezione dei/delle delegati/delegate sezionali

1. Il Presidente sezionale (o, in sua carenza, un membro del Comitato Direttivo, ovvero il Commissario/la Commissaria, ove questi sia stato nominato dall’Esecutivo Nazionale), non appena avuta notizia della convocazione del Congresso Nazionale, convoca – a sua volta – l’Assemblea sezionale per eleggere i delegati/le delegate che dovranno partecipare al Congresso per conto della Sezione.

2. In tale circostanza, l’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente della Sezione, o da altro socio/altra socia nominato/a per l’occasione dagli intervenuti/intervenute.

3. I/Le presenti devono, altresì, nominare un Segretario/Segretaria con funzioni di verbalizzante e due scrutatori/scrutatrici, a norma dell’art. 22.

4. L’Assemblea sezionale elegge i delegati/delegate che rappresenteranno la Sezione al Congresso in ragione di un delegato/delegata ogni 1000 soci/socie o frazioni di 1000, che si aggiungono a quello/quella spettante di diritto a ogni sezione, fino al numero massimo complessivo di 10 delegati/delegate.

5. Il Segretario/la Segretaria verbalizzante dovrà redigere verbale sommario della riunione, che sarà firmato dal/dalla Presidente, dal Segretario/dalla Segretaria verbalizzante e dai due scrutatori/scrutatrici eletti/e dall’Assemblea. I dati basilari del verbale saranno riportati in un apposito “documento di rappresentanza”, che sarà rilasciato ai delegati/delegate sezionali, affinché essi possano rappresentare i soci/le socie della Sezione al Congresso.

6. Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle Assemblee elettive sezionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2540 del Codice civile.

ART. 33 Elezione dei delegati dei Soci/Socie iscritti/e direttamente all’Associazione Nazionale

  1. Il Presidente Nazionale convoca apposita assemblea separata ai fini dell’elezione dei delegati/ delegate che dovranno partecipare al Congresso Nazionale per conto dei Soci/Socie che risultano iscritti direttamente all’Associazione Nazionale.
  2. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere inviato a mezzo posta elettronica almeno 60 giorni prima della data fissata per la riunione e, in ogni caso, prima della convocazione del Congresso Nazionale.
  3. L’Assemblea elegge i delegati/delegate che rappresenteranno al Congresso i Soci/Socie iscritti direttamente all’Associazione Nazionale, in ragione di un delegato/delegata ogni 1000 soci/socie o frazioni di 1000, fino al numero massimo complessivo di 10 delegati/delegate.
  4. Il Segretario/la Segretaria verbalizzante dovrà redigere verbale sommario della riunione, che sarà firmato dal/dalla Presidente, dal Segretario/dalla Segretaria verbalizzante e dai due scrutatori/scrutatrici eletti/e dall’Assemblea. I dati basilari del verbale saranno riportati in un apposito “documento di rappresentanza”, che sarà rilasciato ai delegati/delegate sezionali, affinché essi possano rappresentare i Soci/le socie al Congresso Nazionale.
  5. Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all’Assemblea elettiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2540 del Codice civile.

ART. 34 – Partecipazione al Congresso

1. Al Congresso Nazionale partecipano:

  1. i delegati e le delegate delle Sezioni ufficialmente riconosciute alla data di convocazione del Congresso Nazionale;
    1. i delegati e le delegate eletti dai soci/socie iscritti/e direttamente all’Associazione Nazionale;
    1. i membri dell’Esecutivo Nazionale uscente;
    1. i membri del Consiglio Nazionale uscente;
    1. i delegati e le delegate delle Sezioni ufficialmente riconosciute dopo la data di convocazione del Congresso Nazionale;
    1. tutti i soci/socie iscritti/e da almeno tre mesi;tre mesi;
    1. tutti i soci/socie iscritti/e da meno di tre mesi;
    1. qualsiasi altra persona autorizzata dal Comitato di Presidenza del Congresso.

2. Solo i delegati e le delegate di cui al punto “a” ed “b” hanno diritto di voto deliberativo.

3. Ciascun delegato/a disporrà dei voti a lui delegati dalla Sezione e dai Soci/Socie che rappresenta, e che dovranno risultare dall’apposito “documento di rappresentanza”, di cui ai precedenti artt. 32 e 33.

4. I partecipanti di cui ai punti “c”, “d”, “e” ed “f” hanno diritto di voto consultivo.

5. I partecipanti di cui ai punti “g” e “h” hanno solo diritto di parola.

ART. 35 – Adempimenti congressuali

1. I lavori del Congresso Nazionale sono aperti dal/dalla Presidente nazionale uscente. Essi sono poi diretti da un Comitato di Presidenza, che eleggerà tra i suoi componenti il/la Presidente ed il Segretario/la Segretaria dell’Assemblea, quest’ultimo/a con funzioni di verbalizzante. Fanno parte di diritto del Comitato di Presidenza i membri dell’Esecutivo Nazionale uscente, nonché i soci/le socie che il Congresso vorrà designare. Il/la Presidente può far partecipare al Comitato di Presidenza, a semplice titolo onorifico, eventuali soci/socie onorari/onorarie ed altre personalità presenti al Congresso.

2. Il Comitato di Presidenza, non appena costituito, apre i lavori ed invita l’Assemblea a nominare due o più scrutatori/scrutatrici con il compito di controllare i poteri dei congressisti aventi diritto al voto, di verificare la validità dei “documenti di rappresentanza” e di seguire gli scrutini, sottoponendo tutto in visione alla Presidenza.

3. Nessun delegato/delegata sezionale o comunque partecipante al Congresso può presentare più di una delega.

4. I componenti del Congresso Nazionale possono intervenire nelle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del componente del Congresso Nazionale che partecipa e vota. In tal caso, il Congresso Nazionale si considera tenuto nel luogo ove si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto, attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell’anonimato e della sicurezza del voto espresso.

ART. 36 – Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l’organo di amministrazione dell’Associazione e promuove la realizzazione delle finalità dell’Associazione e delle direttive indicate dal Congresso Nazionale. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Nazionale è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio Nazionale è composto da un membro per ogni Sezione ufficialmente riconosciuta alla data di convocazione del Congresso Nazionale ed eletto dal Congresso stesso su segnalazione di ogni singola Sezione; più un numero di membri – sempre eletti dal Congresso Nazionale – pari al 30% del numero delle Sezioni di cui sopra; nonché da altri membri eventualmente cooptati dal Consiglio Nazionale, secondo le modalità di cui al comma successivo.

3. Il Consiglio Nazionale, su proposta dell’Esecutivo Nazionale, può cooptare un rappresentante di una Sezione ufficialmente riconosciuta dopo la data di convocazione del Congresso Nazionale, e segnalato dalla Sezione stessa.

4. Se un Consigliere/una Consigliera nazionale non partecipa per tre volte consecutive ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, l’Esecutivo Nazionale pronuncia la sua decadenza. Con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza si applica, inoltre, l’art. 2382 del codice civile. La Sezione di appartenenza, che lo ha indicato il Consigliere/Consigliera decaduto/a, dovrà – entro trenta giorni dall’avvenuta dichiarazione di decadenza – sostituirlo con altro membro della stessa Sezione, che verrà proposto alla cooptazione del Consiglio Nazionale. Qualora la Sezione non provvedesse alla sostituzione nei termini indicati, decadrà dal diritto di essere rappresentata.

5. Ogni Consigliere/Consigliera nazionale decade dalla sua carica in caso di scioglimento della Sezione di appartenenza.

6. Il Consiglio Nazionale può sostituire per cooptazione i membri radiati, dimissionari o deceduti, scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti all’ultimo Congresso nazionale.

7. Tale sostituzione può essere fatta anche dall’Esecutivo Nazionale se ciò è richiesto da particolari e giustificati motivi. La deliberazione di cooptazione adottata dall’Esecutivo, per essere valida, deve ottenere la ratifica del Consiglio Nazionale.

ART. 37 – Riunioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale dura in carica fino a quando è rinnovato dal Congresso Nazionale, di fronte al quale si presenterà comunque dimissionario, unitamente a tutti gli organi nazionali.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta l’anno, in seguito a convocazione del/della Presidente Nazionale, o su richiesta della maggioranza dell’Esecutivo Nazionale. La convocazione avrà luogo d’ufficio ogni qualvolta sarà domandata per iscritto da almeno un terzo delle Sezioni.

3. Un consigliere/una consigliera nazionale può farsi sostituire, in caso di impedimento o malattia, da altro consigliere/altra consigliera nazionale; a nessun consigliere/nessuna consigliera, però, possono essere concesse più di due deleghe.

4. Il Consiglio Nazionale può invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, tutti coloro la cui partecipazione possa risultare utile ai lavori.

5. Il Consiglio Nazionale elegge tra i suoi membri l’Esecutivo Nazionale composto da almeno 5 membri.

6. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Nazionale possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento.

ART. 38 – Esecutivo Nazionale

1. L’Esecutivo Nazionale provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, promuove e sviluppa le attività dell’Associazione nei vari campi, cura i rapporti di carattere nazionale, vigila sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi territoriali, secondo le disposizioni del presente Statuto.

2. Elegge, nella sua prima riunione, il/la Vice Presidente Nazionale, scelto/a tra i componenti dell’Esecutivo Nazionale stesso.

3. L’Esecutivo Nazionale può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tutti coloro la cui partecipazione possa risultare utile ai lavori.

4. All’Esecutivo Nazionale spetta la responsabilità e la vigilanza su ogni iniziativa o pubblicazione di cui l’AIED si faccia promotrice o sostenitrice, nonché su qualsiasi altro servizio o strumento informativo o divulgativo a carattere nazionale dell’Associazione.

5.Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti dell’Esecutivo Nazionale possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento.

ART. 39 – Presidente Nazionale

1. Il/la Presidente Nazionale, che fa parte dei componenti l’Esecutivo Nazionale, viene eletto dal Congresso Nazionale. Il/la Presidente Nazionale presiede il Consiglio Nazionale e l’Esecutivo Nazionale. Egli/ella ha la rappresentanza legale dell’Associazione nazionale, con tutti i relativi poteri, nessuno escluso, e la firma di ogni operazione sociale a carattere nazionale.

2. In caso di mancanza o di impedimento del/della Presidente, tutti i suoi poteri vengono esercitati dal/dalla Vice Presidente. Il/la Presidente Nazionale, sentito il/la Vice Presidente Nazionale, ha la facoltà di delegare per iscritto alcune funzioni ad uno dei membri del Consiglio o dell’Esecutivo Nazionale.

3. Il/La Presidente è responsabile della gestione dell’Associazione nazionale, di cui redige ogni anno, entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente, e, ove necessario, quello preventivo per l’anno in corso.

4. I bilanci devono essere sottoposti all’esame e all’approvazione del Consiglio Nazionale e comunicati alle Sezioni.

5. Nelle votazioni relative il/la Presidente non ha diritto di voto.

6. Il/la Presidente nazionale nomina i componenti del Comitato di Presidenza, di cui al successivo articolo.

ART. 40 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed esamina e dirime le controversie sorte tra soci/socie e soci/socie, tra soci/socie ed organi sezionali o nazionali, nonché tra organi sezionali e nazionali, adottando i relativi provvedimenti.

2. Esso giudica con lodo inoppugnabile ed esecutivo, secondo i principi, i criteri ed i modi contemplati nel presente Statuto, sui ricorsi scritti formulati in opposizione a provvedimenti disciplinari ed altri provvedimenti ad essi connessi, deliberati da organi sezionali o nazionali.

3. La prima riunione del Collegio dei Probiviri è convocata dal/dalla Presidente Nazionale. In tale occasione i membri del Collegio eleggono al proprio interno il/la Presidente del Collegio stesso.

4. Le riunioni successive, allorché necessarie, saranno convocate dal/dalla Presidente del Collegio.

5. Il Collegio dei Probiviri deve verbalizzare su apposito registro i ricorsi ad esso pervenuti, le relative istruttorie, le risultanze e le misure deliberate, dandone poi ufficialmente comunicazione agli interessati.  Su richiesta di questi ultimi, le decisioni sono precedute da una loro audizione.

6. Se il ricorso riguarda uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, questi non può prendere parte alle riunioni e alle decisioni relative.

7. Il ricorso, da qualunque socio presentato, non sospende l’esecutività del provvedimento contro cui si ricorre.

ART. 41 – Organo di controllo

1. Il Congresso Nazionale nomina, quando obbligatorio ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 2017, l’Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra i soggetti dotati dei requisiti di cui all’art. 2397 c.c. oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un soggetto dotato dei citati requisiti.

2. L’Organo di controllo dura in carica fino a quando è rinnovato dal Congresso Nazionale, di fronte al quale si presenterà comunque dimissionario, unitamente a tutti gli organi nazionali. Si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.

3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

6. Quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, all’Organo di controllo può altresì essere affidato con delibera assembleare l’incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 42 Revisore legale dei conti

1. Se l’incarico della revisione legale dei conti non è affidato all’Organo di controllo e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 43 – Consigli Tecnici Nazionali

1. I Consigli Tecnici Nazionali possono essere nominati con delibera dell’Esecutivo Nazionale in relazione agli sviluppi e alle nuove esigenze dell’Associazione, per meglio conseguire le finalità statutarie di essa in campo nazionale.

2. I Consigli possono essere a carattere scientifico, medico, psicologico sociale e/o misto, e saranno composti da persone di provata capacità e competenza, scelte tra i soci/socie e non soci/socie dell’AIED.

3. La delibera di nomina dell’Esecutivo Nazionale fisserà la durata in carica di ciascun Consiglio, la sua composizione, le precise funzioni e finalità, nonché l’eventuale corresponsione di contributi finanziari ai singoli componenti.

4. Per particolari e giustificati motivi, l’Esecutivo Nazionale potrà deliberare lo scioglimento dei Consigli Tecnici Nazionali.

TITOLO V

PATRIMONIO

ART. 44 – Patrimonio

  1. Il patrimonio della Associazione nazionale è costituito dal saldo tra le entrante per quote sociali, per donazioni di privati, Enti, Associazioni, per contributi versati dalle Sezioni AIED, e per ogni altro introito a qualsiasi titolo e ragione, e le uscite per spese di amministrazione, di personale e di funzionamento dei diversi organi nazionali, per le sovvenzioni generali alle Sezioni AIED, ai comitati e associazioni aventi fini similari, e per esborsi a qualsiasi altro titolo e ragione.
  2. Il patrimonio della Sede nazionale è, altresì, costituito dai suoi beni mobili ed immobili. Entro il mese di aprile di ciascun anno il/la Presidente Nazionale redige l’inventario generale dei beni mobili ed immobili di proprietà della Sede nazionale, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente. L’inventario viene sottoposto annualmente all’Esecutivo Nazionale, per presa visione.
  3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 45 – Scioglimento dell’Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell’AIED, intesa come Sezioni e come Associazione nazionale, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci,

2.  Il Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità individuate dal Congresso, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VI

NORME GENERALI E PARTICOLARI

ART. 46 – Quorum costitutivo

1. Salvo quanto diversamente previso dal presente Statuto o da disposizioni inderogabili di legge, tutte le riunioni degli organi dell’Associazione, siano essi sezionali o nazionali, sono regolarmente costituite e valide se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei suoi membri; in seconda convocazione, da fissarsi almeno il giorno successivo alla prima, sono regolarmente costituite e valide qualunque sia il numero dei presenti, fatta eccezione per il Congresso Nazionale dell’Associazione.

ART. 47 – Quorum deliberativo

1. Le decisioni sono adottate, salvo casi particolari specificatamente previsti dal presente Statuto, a maggioranza dei voti dei membri presenti alla riunione. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

ART. 48 – Convocazione

1. Ogni convocazione fatta da organi nazionali o sezionali deve sempre essere resa nota per iscritto; ove richiesto dall’importanza della riunione e, comunque, tutte le volte che si tratta di precongressi o di elezioni, la convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata, mail o Pec spedita non meno di sei giorni prima, e deve indicare – tra l’altro – gli argomenti posti all’ordine del giorno da discutere nella singola seduta.

2. La convocazione in caso di precongressi o di elezioni o di assemblee sezionali, può, altresì, avvenire mediante affissione dell’apposito invito di convocazione, con il relativo ordine del giorno, nella sede sociale o nelle sedi sociali della Sezione almeno 15 giorni prima della data della riunione.

In caso di elezioni è sempre obbligatoria la nomina di due scrutatori.

ART. 49 – Libro dei verbali

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione deve tenere il libro soci e gli altri libri sociali in conformità alle disposizioni dell’art. 15 del medesimo decreto. 

2. In particolare, ogni organo nazionale deve tenere un apposito “Libro dei verbali”, che sarà conservato nella Sede centrale dell’Associazione dal/dalla Presidente Nazionale o da altra persona da questi incaricata. Il libro deve contenere il verbale sommario di ciascuna seduta degli organi nazionali.

3. Ogni verbale deve sempre portare, fra l’altro, specifiche indicazioni degli argomenti posti all’ordine del giorno e discussi nella singola seduta, nonché delle decisioni adottate. Il verbale deve sempre essere firmato dal/dalla Presidente della riunione e dal/dalla verbalizzante.

4. I membri del Consiglio Nazionale e dell’Esecutivo Nazionale hanno diritto ad avere dalla Sede centrale dell’Associazione, su richiesta scritta, copia conforme del verbale delle riunioni dell’organo cui appartengono.

5. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Nazionale.

ART. 50 – Sostituzione dei componenti dell’Esecutivo Nazionale

1. In caso di vacanza per radiazione, dimissioni o altro di un componente dell’Esecutivo Nazionale, il Consiglio Nazionale entro 90 giorni deve provvedere alla relativa sostituzione per cooptazione fino al plenum dell’Esecutivo stesso. La scelta dovrà avvenire secondo le modalità di cui all’art. 35 nell’ambito dei membri del Consiglio Nazionale.

2. Se la vacanza investe la maggioranza dei membri dell’Esecutivo, l’Esecutivo stesso decade e il Consiglio Nazionale dovrà provvedere entro 60 giorni alla rielezione.

ART. 51 – Sostituzione dei membri degli organi dell’Associazione

1. Qualora in uno degli organi dell’Associazione, a livello nazionale o sezionale, salvo il disposto dell’art. 35 per il Consiglio Nazionale e dell’art. 48 per l’Esecutivo Nazionale, un componente venga a non farne più parte per qualsiasi motivo, l’organo verrà completato cooptando il primo dei non eletti.

ART. 52 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono ricoperte a titolo gratuito. Può essere riconosciuto un compenso al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ai membri dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

ART. 53 – Divieto di distribuire utili

1. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 54 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 55 – Disposizioni transitorie

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultino incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all’iscrizione nel Registro medesimo.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO E OPERAZIONI STRAORDINARIE

ART. 56 – Modifiche dello Statuto

  1. Il presente Statuto non può essere modificato, nemmeno in uno dei suoi articoli, se non dal Congresso Nazionale e con voto favorevole dei delegati/delle delegate rappresentanti due terzi dei soci/socie iscritti/e all’AIED.

ART. 57 – Operazioni straordinarie

  1. Spetta al Congresso Nazionale deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci iscritti all’Associazione.