Contraccezione di emergenza (pillola del giorno dopo)

In Italia sono in commercio due tipi di contraccezione d’emergenza: quella che agisce fino a 72 ore (3 giorni) dopo il rapporto, detta pillola del giorno dopo e quella più efficace, in commercio dal 2010, che agisce fino a 120 ore (5 giorni) dopo il rapporto, detta anche pillola dei 5 giorni dopo.

Occorre precisare, innanzitutto, che la pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni dopo non sono pillole abortive. La contraccezione d’emergenza, o contraccezione post-coitale, rappresenta una metodica di supporto, dal momento che il suo utilizzo è inteso non come metodo contraccettivo abituale, ma limitato a situazioni a rischio di gravidanza in seguito a un rapporto non adeguatamente protetto, come per esempio:

  • assenza di utilizzo di un metodo contraccettivo
  • uso scorretto o fallimento di un metodo contraccettivo:
    • rottura o dislocamento del profilattico
    • dimenticanza di due o più pillole combinate consecutivamente
    • ritardo dell’assunzione di pillola progestinica contenente levonogestrel o desogestrel
    • dislocamento o ritardo nell’assunzione o precoce rimozione del cerotto o dell’anello contraccettivo
    • dislocamento, rottura, lacerazione o precoce rimozione del diaframma o del cappuccio cervicale
    • errore nel calcolare il periodo fertile
    • espulsione di dispositivo intrauterino
    • fallimento coito interrotto (eiaculazione in vagina o sui genitali esterni)
  • violenza sessuale in assenza di protezione contraccettiva

Anche se sono ormai entrate nell’uso comune, le definizioni “pillola dei cinque giorni dopo” e “pillola del giorno dopo” non sono corrette, in quanto vanno assunte il prima possibile dopo il rapporto “a rischio di gravidanza”; per questo motivo, infatti, oggi si preferisce ad usare le definizioni “contraccezione d’emergenza”.

Come agiscono
I due farmaci agiscono spostando l’ovulazione in avanti di qualche giorno, consentendo così al cosiddetto rapporto a rischio di non essere fecondante. Tuttavia mentre la formulazione a base di Levonorgestrel, la pillola che agisce fino a 72 ore dopo il rapporto, non è in grado di bloccare il processo che porta all’ovulazione quando questo sia già iniziato, la nuova pillola, a base di Ulipristal Acetato, è in grado di far slittare l’ovulazione anche quando il processo che porta all’ovulazione è già in corso. In ogni caso vale sempre la regola di assumerla il prima possibile. Infatti, l’efficacia contraccettiva della pillola dei 5 giorni dopo (quella a base di Ulipristal Acetato), assunta entro le prime 24 dal rapporto a rischio di gravidanza indesiderata, è ben tre volte più efficace della pillola del giorno dopo a base di Levonorgestrel e due volte più efficace se assunta entro 72 ore.

Come si ottengono
In Italia sia la pillola del giorno dopo che quella dei cinque giorni dopo richiedono ricetta medica non ripetibile solo per le ragazze minorenni, ossia una ricetta redatta da un medico (medico del consultorio, medico di base, ginecologo, guardia medica, medico del Pronto Soccorso) da presentare in farmacia, mentre non richiedono più ricetta per le donne maggiorenni.

È bene sapere che le pillole contraccettive d’emergenza:

  • sebbene siano molto efficaci (dal 95% ad oltre il 99%), non prevengono la gravidanza in ogni circostanza. Infatti, se dopo averla assunta si verifica un ritardo di oltre 5 giorni sul proprio ciclo mestruale è necessario fare un test di gravidanza;
  • la tollerabilità della pillola dei cinque giorni dopo e della pillola del giorno dopo è equivalente e sono comunque ben tollerate;
  • agiscono impedendo la fecondazione dell’ovulo, in quanto sono in grado, a seconda del tipo, di spostare l’ovulazione di qualche giorno prima che inizi il processo che porta all’ovulazione (pillola a 72 ore), o anche dopo il suo inizio (pillola a 120 ore), ma se l’ovulazione è già avvenuta e l’ovulo è stato fecondato, i farmaci non hanno più effetto;
  • non possono essere usate come contraccettivo abituale;
  • non possono interrompere una gravidanza in atto;
  • non sono efficaci su eventuali rapporti sessuali non protetti avvenuti dopo l’assunzione.

Interazione con altri farmaci
Come per la pillola, classicamente intesa, esistono alcuni farmaci che possono interagire con le pillole contraccettive d’emergenza, tra questi:

  • Alcuni medicinali usati per trattare l’epilessia (fenobarbital, fenitoina, primidone, carbamazepina)
  • Alcuni medicinali usati per il trattamento delle infezioni da HIV (ritonavir)
  • Alcuni medicinali per il trattamento di alcune infezioni batteriche (rifabutina, rifampicina, griseofulvina)
  • Preparazioni a base di piante medicinali contenenti Erba di S. Giovanni (Hypericum perforatum).

È dunque opportuno, nel caso si abbia bisogno di assumere la contraccezione d’emergenza, fare presente al medico l’eventuale uso concomitante di altri farmaci.

PROFILI LEGALI
Nel settembre del 2000 il Ministero della Sanità, al fine di adeguare i prontuari farmaceutici italiani agli standard europei, autorizzava l’immissione in commercio della pillola contraccettiva d’emergenza, farmaco basato sul principio attivo del Levonorgestrel.
Ulipristal acetato 30 mg è stato approvato dall’EMA (Agenzia Europea dei medicinali) il 15 Maggio 2009, e da FDA (Agenzia regolatoria americana) nell’agosto 2010, in Italia è stato immesso in commercio nel 2012.
La diffusione commerciale della contraccezione d’emergenza ha suscitato alcune perplessità nell’opinione pubblica principalmente in relazione a possibili contrasti con la legislazione vigente in materia di interruzione di gravidanza.
Il TAR del Lazio (sezione 1ª bis, sentenza del 2 luglio 2001) ha fugato ogni dubbio in merito alla legittimità del provvedimento autorizzativo della messa in commercio del farmaco. Il dibattito si è incentrato fondamentalmente su tre questioni: interruzione di  gravidanza, obiezione di coscienza, somministrazione alle donne minorenni.

Interruzione di gravidanza

La contraccezione d’emergenza previene la gravidanza attraverso molteplici azioni, secondo il momento del ciclo in cui viene utilizzata, ma non è in grado di agire su di un embrione impiantato. Quindi, se la gravidanza si è stabilita, non può interromperla.

Alcuni studi hanno dimostrato che la pillola del giorno dopo può inibire o procrastinare l’ovulazione. È stato testato e provato che, nel caso di avvenuto annidamento dell’ovulo fecondato nell’endometrio, il Levonorgestrel non esplica alcun effetto e risulta innocua.

Non ci sono prove che le modificazioni endometriali osservate in alcuni studi sull’Ulipristal siano in grado di prevenire l’impianto dell’embrione.
Riferimenti scientifici:
1. Saperidoc, Contraccezione di emergenza
2. World Health Organization (WHO). Emergency contraception. Fact sheet 244. Geneva: WHO; 2012 [Testo integrale]
3. International Consortium for Emergency Contraception (ICEC) and International Federation of Gynecology & Obstetrics (FIGO). Statement on mechanism of action; 2008 [Testo integrale]
4. Società Medica Italiana per la Contraccezione (SMIC) Ulipristal Acetato. Un nuovo farmaco per la contraccezione d’emergenza: aspetti clinici, medico-legali e percorsi di utilizzo (febbraio 2012)

Obiezione di coscienza

L’obiezione di coscienza non può essere arbitrariamente estesa alla somministrazione della contraccezione d’emergenza, perché essa non è riferita e riferibile alla contraccezione in genere, bensì solamente alla interruzione di gravidanza di cui alla legge n. 194 del 1978.

La cronaca ha portato alla luce episodi per i quali alcuni medici hanno inteso rifiutare la somministrazione del contraccettivo d’emergenza, esercitando un asserito e preteso diritto all’obiezione di coscienza.
Si può con sicurezza ritenere tali comportamenti illegittimi ed in violazione delle norme a tutela della maternità responsabile e consapevole.

Nel caso di negata somministrazione della contraccezione d’emergenza da parte di un medico, visto il breve tempo di azione della contraccezione d’emergenza, la donna può adire le vie giudiziarie, civili e penali, per vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno causato dal ritardo della prescrizione.

Somministrazione alle donne minorenni

Si è discusso sulla legittimità o meno della richiesta delle donne minorenni ad accedere alla pillola contraccettiva d’emergenza in assenza di autorizzazione di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Alla luce di una comparazione delle norme vigenti in Italia in materia, si può senz’altro affermare che le donne minorenni hanno diritto alla assunzione della pillola del giorno dopo anche in assenza di autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà, nel più stretto rispetto della loro riservatezza.
La legge n. 405 del 1975, istitutiva dei consultori familiari, pone, tra le finalità del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti ad ogni singolo caso. La disciplina giuridica per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza sviluppa il principio sopra richiamato, descrivendo in maggior dettaglio i compiti dei consultori familiari.
La legge enuncia, nell’incipit del dettato normativo, il principio guida delle norme in materia di maternità, il quale prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovano e sviluppino i servizi sociosanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
I medici che operano in consultorio sono, dunque, tenuti ad informare la donna sui metodi contraccettivi, fornendo indicazioni in merito alla regolazione delle nascite, nonché ad aggiornarsi sui nuovi metodi anticoncezionali (artt. 2 e 14 legge n. 194/78).
Tale legge contiene una norma che estende esplicitamente ai minori i diritti e le facoltà concesse alle persone adulte in materia di contraccezione:

“la somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.” (art. 2).

Non sussistono, pertanto, ostacoli alla somministrazione di alcun metodo contraccettivo, compreso quindi anche il Levonorgestrel, alle minorenni, le quali godono anch’esse, potremmo dire a maggior ragione vista la giovane età, dei diritti legati alla prevenzione di gravidanze indesiderate.
Ove il Legislatore ha ritenuto necessaria l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale, l’ha espressamente prevista. Ci si riferisce alle norme riguardanti l’intervento di interruzione di gravidanza, per il quale è richiesta l’autorizzazione di ambedue i genitori o, per i motivi descritti dalla legge, la autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 12 l. 194/78).
Le norme limitative della libertà di agire non possono essere estese analogicamente. Resta escluso quindi che sia necessaria l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale. Come già affermato, ciò comporta che la minorenne goda del pieno diritto alla riservatezza e, di conseguenza, ogni violazione della sua privacy da parte del personale sanitario è censurabile e perseguibile per legge.