Legge
405 del 29 luglio 1975 - Istituzione dei Consultori familiari
Questa
legge ha istituito in Italia i Consultori familiari, pubblici e privati, disciplinando
il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità.
Scopi
principali della legge sono quelli di:
- fornire assistenza
psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità
responsabile, e per i problemi della coppia e della famiglia;
-
divulgare informazioni idonee a promuovere o a prevenire la gravidanza, consigliando
i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;
- tutelare
la salute della donna e del prodotto del concepimento.
Legge
194 del 22 maggio 1978 - Norme per la tutela sociale della maternità e
sullinterruzione volontaria della gravidanza
Con
questa legge lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile,
riconosce il
valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
Essa
ha come punti fondamentali:
- la tutela della salute
della donna, anche perché linterruzione volontaria di gravidanza
deve essere effettuata solo presso strutture sanitarie autorizzate;
-
la gratuità dellintervento, che permette a tutte le donne -senza
discriminazione sociale o economica-di poterne usufruire;
-
la prevenzione, poiché la legge promuove e sviluppa i servizi socio-sanitari
ed altre iniziative, necessarie ad evitare che laborto venga usato come
mezzo per il controllo delle nascite.
La donna può
decidere di abortire entro i primi 90 giorni di gravidanza.
Trascorso
tale termine, linterruzione della gravidanza è possibile solo se
sussistono gravi motivi fisici o psichici, accertati dal medico con leventuale
consulenza di altri specialisti.
Le donne di età
inferiore ai diciotto anni, per poter effettuare linterruzione volontaria
della gravidanza, devono avere lautorizzazione di entrambi i genitori o
del giudice tutelare.
Legge
66 del 15 febbraio 1996 - Norme contro la violenza sessuale
Nel
febbraio 1996 è stata approvata dopo quasi 20 anni di discussione in Parlamento,
la legge sulla violenza sessuale.
Lobiettivo
di questa nuova legge è fare in modo che leventuale vittima sia più
tutelata rispetto al passato. Infatti, oggi la violenza sessuale non viene più
considerata un reato contro la morale pubblica e il buon costume, ma un reato
contro la persona.
È stata abolita la distinzione
tra violenza carnale e atti di libidine violenta, per cui era prevista una riduzione
della pena.
Sono state introdotte norme processuali
per rispettare la dignità e la riservatezza della vittima (processi a porte
chiuse e divieto di fare domande sulla vita privata). Si è voluto mantenere
la scelta di querela di parte per garantire il riserbo della vittima, anche se
nei confronti del minore è applicabile la procedibilità dufficio.
Vengono,
infine, tutelati i diritti dei minori ad avere rapporti sessuali rendendo leciti
quelli tra un minore di 13 anni e un minore di età compresa tra i 14 e
i 17 anni.
Negli altri casi, fino a 14 anni, il consenso
del minore ad avere rapporti sessuali viene considerato viziato e si parla di
violenza presunta.
Letà della violenza
presunta è elevata a 16 anni quando tra il minore e il partner cè
un rapporto di subordinazione psichica, ad esempio con il professore, i parenti
ascendenti o il datore di lavoro.
Proposta
di legge per la Informazione ed educazione sessuale nelle scuole
I
principi ispiratori di alcune proposte di legge, presentate da diversi partiti
politici ed ancora in attesa di essere discusse dal Parlamento, sono:
-
fornire una corretta informazione sessuale;
- educare
ad una cultura della sessualità e della procreazione responsabile;
-
offrire strumenti culturali e critici per il rispetto della propria e altrui sessualità.
La
proposta di legge prevede lintroduzione delleducazione sessuale in
tutte le scuole di ogni ordine e grado, ed intende concorrere allo sviluppo integrale
della personalità degli alunni in collaborazione con i genitori.
Leducazione
sessuale verrà realizzata in maniera interdisciplinare dai docenti di classe,
che - opportunamente formati- tratteranno le tematiche inerenti alla sessualità
nellambito delle loro attività didattiche.
È
prevista la partecipazione di esperti esterni.
A differenza
di altri paesi europei, in Italia la prima proposta di legge sullintroduzione
delleducazione sessuale nelle scuole risale al 1971. Crediamo che questo
dato si commenti da solo.