Le leggi che prendiamo in considerazione sono: la 405, che ha istituito i Consultori familiari e la 194, che disciplina l’interruzione volontaria della gravidanza e la 66 sulla violenza sessuale.
    Presentiamo, inoltre, la proposta di legge sull’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole..


    Legge 405 del 29 luglio 1975 - Istituzione dei Consultori familiari

    Questa legge ha istituito in Italia i Consultori familiari, pubblici e privati, disciplinando il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità.
    Scopi principali della legge sono quelli di:
    - fornire assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile, e per i problemi della coppia e della famiglia;
    - divulgare informazioni idonee a promuovere o a prevenire la gravidanza, consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;
    - tutelare la salute della donna e del prodotto del concepimento.


    Legge 194 del 22 maggio 1978 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Con questa legge lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce
il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
    Essa ha come punti fondamentali:
    - la tutela della salute della donna, anche perché l’interruzione volontaria di gravidanza deve essere effettuata solo presso strutture sanitarie autorizzate;
    - la gratuità dell’intervento, che permette a tutte le donne -senza discriminazione sociale o economica-di poterne usufruire;
    - la prevenzione, poiché la legge promuove e sviluppa i servizi socio-sanitari ed altre iniziative, necessarie ad evitare che l’aborto venga usato come mezzo per il controllo delle nascite.
    La donna può decidere di abortire entro i primi 90 giorni di gravidanza.
    Trascorso tale termine, l’interruzione della gravidanza è possibile solo se sussistono gravi motivi fisici o psichici, accertati dal medico con l’eventuale consulenza di altri specialisti.
    Le donne di età inferiore ai diciotto anni, per poter effettuare l’interruzione volontaria della gravidanza, devono avere l’autorizzazione di entrambi i genitori o del giudice tutelare.


    Legge 66 del 15 febbraio 1996 - Norme contro la violenza sessuale

    Nel febbraio 1996 è stata approvata dopo quasi 20 anni di discussione in Parlamento, la legge sulla violenza sessuale.
    L’obiettivo di questa nuova legge è fare in modo che l’eventuale vittima sia più tutelata rispetto al passato. Infatti, oggi la violenza sessuale non viene più considerata un reato contro la morale pubblica e il buon costume, ma un reato contro la persona.
    È stata abolita la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenta, per cui era prevista una riduzione della pena.
    Sono state introdotte norme processuali per rispettare la dignità e la riservatezza della vittima (processi a porte chiuse e divieto di fare domande sulla vita privata). Si è voluto mantenere la scelta di querela di parte per garantire il riserbo della vittima, anche se nei confronti del minore è applicabile la procedibilità d’ufficio.
    Vengono, infine, tutelati i diritti dei minori ad avere rapporti sessuali rendendo leciti quelli tra un minore di 13 anni e un minore di età compresa tra i 14 e i 17 anni.
    Negli altri casi, fino a 14 anni, il consenso del minore ad avere rapporti sessuali viene considerato viziato e si parla di violenza presunta.
    L’età della violenza presunta è elevata a 16 anni quando tra il minore e il partner c’è un rapporto di subordinazione psichica, ad esempio con il professore, i parenti ascendenti o il datore di lavoro.


    Proposta di legge per la “Informazione ed educazione sessuale nelle scuole”

    I principi ispiratori di alcune proposte di legge, presentate da diversi partiti politici ed ancora in attesa di essere discusse dal Parlamento, sono:
    - fornire una corretta informazione sessuale;
    - educare ad una cultura della sessualità e della procreazione responsabile;
    - offrire strumenti culturali e critici per il rispetto della propria e altrui sessualità.
    La proposta di legge prevede l’introduzione dell’educazione sessuale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ed intende concorrere allo sviluppo integrale della personalità degli alunni in collaborazione con i genitori.
    L’educazione sessuale verrà realizzata in maniera interdisciplinare dai docenti di classe, che - opportunamente formati- tratteranno le tematiche inerenti alla sessualità nell’ambito delle loro attività didattiche.
    È prevista la partecipazione di esperti esterni.
    A differenza di altri paesi europei, in Italia la prima proposta di legge sull’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole risale al 1971. Crediamo che questo dato si commenti da solo.